Per una gestione consapevole dell’emergenza e della post-emergenza.

Aperta la Fase-2, bisogna iniziare ad adottare protocolli di rispetto delle regole (esterne) che si “armonizzino” con le regole che normano i processi (interni). In economia si fa molto riferimento al concetto di “compliance”: nella finanza la funzione di “compliance” si pone il compito di verificare che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici)” al fine di evitare rischi di “incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione”.

Questo nuova “attitudine” ad armonizzare le procedure interne ai protocolli esterni diventa attuale nel momento in cui il contagio da Covid-19 viene equiparato dall’Inail ad un vero e proprio infortunio sul lavoro: “la causa virulenta è equiparata a quella violenta“, si legge dalla circolare INAIL n. 13 del 3 Aprile 2020.

Certo, non vi è alcun automatismo nel qualificare ogni contagio come infortunio sul lavoro, ma su questo l’INAIL si è espressa con sufficiente chiarezza:  “A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice”.

Per le altre professioni “la presunzione è opposta, pertanto sarà necessario un accertamento medico-legale sulle cause del contagio, con le procedure ordinarie, valutando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.

Le responsabilità del datore di lavoro sono triplici: deve valutare correttamente il rischio cui sono esposti i lavoratori, deve adottare le misure di prevenzione, ma deve anche formare e controllare il rispetto delle norme.

L’imprenditore deve, principalmente, prendere coscienza della circostanza che il rischio esista. Quindi, quotidianamente, dovrà affrontare l’eventualità che i suoi dipendenti possano essere collocati in quarantena. Ma, pure, che il contagio possa diffondersi rapidamente negli ambienti di lavoro dell’azienda. Quindi, l’imprenditore deve partire dal presupposto che l’attività dell’azienda, appena ripresa con l’inizio della Fase 2, possa di nuovo interrompersi o sia costretta ad un fermo, parziale o totale, nel caso in cui si verifichi internamente una diffusione del contagio.